23 Luglio 2012: Quesito e risposta su art. 3 DM 11.11.11 - Esami e Commmissioni Degustazione
VitivinicoloGentili tutti,
con la presente vi trasmettiamo la risposta del Ministero ad un quesito della Federdoc Toscana, che potrebbe però essere di interesse di molti di voi.
La questione riguarda il DM 11 Novembre 2011, relativo Esami chimico-fisici e organolettici e Commissioni degustazione, ed in particolare l’applicazione dell’art. 3 comma 1. In suddetto articolo si stabilisce che
“Il detentore di una partita di vino che intende ottenere la certificazione a DOCG o a DOC della stessa partita, presenta apposita richiesta, su modulo conforme all’allegato 1, alla struttura di controllo. La richiesta è presentata, per via informatica, o a mezzo fax, non prima che la partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione per la relativa tipologia regolamentata. Tuttavia, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, la predetta richiesta di prelievo può essere effettuata con un anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza del periodo di invecchiamento o affinamento obbligatorio previsto dagli specifici disciplinari ai fini dell’immissione al consumo della relativa tipologia di vino”.
Tale disposizione creava non pochi problemi in relazione ai tempi di ottenimento della certificazione e dei Contrassegni di stato, in particolare rispetto poi alla applicazione degli stessi. Con la circolare allegata, si stabilisce invece che, per le partite di vino in questione, la certificazione può essere richiesta anche prima dei 30 giorni indicati nel DM, senza limiti temporali.
Cordiali saluti Valentina Sourin Federdoc Toscana - quesito DM Commissioni degustazione gennaio 2012