ICQ: Preparazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati - articoli 14 e ss. della Legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Vitivinicolo
27 giugno 2017

Per opportuna conoscenza, in allegato un quesito che come Alleanza delle Cooperative avevamo trasmesso all'ICQRF, inerente l'oggetto, e la relativa Circolare di chiarimento.

In buona sostanza, la nostra domanda si riferiva alla possibilità di produrre ed imbottigliare prodotti vitivinicoli aromatizzati - di cui al Reg. UE n. 251/2014 - con particolare riferimento alle bevande aromatizzate a base di vino, addizionandoli con anidride carbonica, anche in stabilimenti presso i quali vengono normalmente prodotti vini frizzanti e vini spumanti, secondo il metodo Charmat.

La risposta dell'ICQ ha chiarito che tale possibilità NON e' concessa dalla normativa, per coerenza con il divieto di produrre vini spumanti e/o frizzanti gassificati, negli stessi stabilimenti in cui vengono prodotti vini frizzanti e vini spumanti (non gassificati).





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