16 Gennaio 2013: nota Mipaaf su IGP frizzanti - tagli e limitazioni

Vitivinicolo
16 gennaio 2013

Gentili tutti, a seguito del parere espresso dal Comitato nazionale vini DOP e IGP, inoltriamo in allegato una nota del Mipaaf (n. 372 dell’11 gennaio 2013) con la quale è stato dato riscontro ad alcuni quesiti posti dall’ICQRF con nota n. 14040 (allegata anch’essa) riguardanti la corretta esecuzione del taglio del 15% a favore dei vini IGP e limitazioni sulle partite avviate alla produzione della tipologia “vino frizzante”. In particolare, il Mipaaf ritiene che la limitazione imposta dell’art. 2 del DM 29 Luglio 2004 per i vini IGT frizzanti (“per i vini frizzanti a indicazione geografica tipica almeno l’85% di tutti i componenti della partita, ivi compresi i prodotti utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma, devono provenire dalla zona di produzione delle uve delimitata dai relativi disciplinari”) sia ormai superata dal D. Lgs. 61/2010. La limitazione in questione rimane però valida nel caso in cui sia esplicitamente menzionata nel disciplinare di produzione: è questo il caso del Lambrusco dell’Emilia IGP tipologia frizzante, il cui esempio è riportato nella nota dell’ICQRF. Cordialmente Valentina Sourin IGP Frizzanti - Taglio e limitazioni - Nota Mipaaf n 372 dell'11.01.2013 Nota ICQRFsu taglio IGP e frizzanti_n.14040 del 19.10.12


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