VINO: chiarimenti trasferibilità autorizzazioni per successione anticipata
Vitivinicolo
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla trasferibilità delle autorizzazioni all'impianto per il caso di successione anticipata, si precisa quanto segue.
Il caso di successione anticipata e' da intendersi così come definito dal DM 18/11/2014 (GU 20/12/2014 n. 295) art. 2 c. 1 lettera e), che rimanda al Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n.1787 "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune" articolo 3 comma 1, che - ad ogni buon fine - si riporta di seguito.
Articolo 3 (Criteri di ammissibilità)
1. Nella definizione di "successione anticipata" di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio rientrano:
a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.