OCM vino: Decreto su comunicazione anticipi

Vitivinicolo
18 maggio 2017

In allegato il Decreto n. 1967 del 15.05.2017 nel quale, come ormai ogni anno, il Ministero detta le istruzioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni comunitarie inerenti la comunicazione degli anticipi percepiti in ambito di talune misure dell'OCM vino, e più specificamente, definisce il calendario di tali comunicazioni e il relativo ambito di applicazione.

Come previsto dai Regolamenti delegato 2016/1149 e di esecuzione 2016/1150, i beneficiari delle misure promozione nei paesi terzi, RRV, investimenti e distillazione dei sottoprodotti, che hanno presentato progetti con contributo comunitario ammissibile > 5 milioni di euro, e i quali abbiano percepito anticipi per i quali al 15 ottobre non e' stata inoltrata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale, devono trasmettere al proprio Organismo pagatore, entro il 30 novembre di ogni anno:

- i rendiconti delle spese che giustificano l'utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre,
- una conferma del saldo degli anticipi non utilizzati e rimanenti al 15 ottobre. 





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